Statuto dell'Associazione Accademia Romana :
Art. 1. - E' costituita l'Associazione “Accademia Romana” è una libera Associazione di fatto, apatica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
Art. 2. - L'Associazione “Accademia Romana” persegue i seguenti scopi:
promuovere, tutelare e valorizzare i beni e le attivita’ culturali, il patrimonio artistico e storico, le tradizioni, la natura, l’ambiente;
proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
promuovere ed operare per il conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione, anche di concerto con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, la Comunita’ Europea, le organizzazioni nazionali e internazionali, governative e non governative, i Paesi stranieri e ogni qualsiasi Ente o Societa’, pubblico o privato, italiano od estero, favorendone il coordinamento, l’organizzazione e/o la partecipazione a convegni, dibattiti, seminari, manifestazioni, congressi, fiere, mostre, spettacoli, festival, rassegne, corsi, concorsi, progetti, studi, pubblicazioni, scambio di informazioni, raccolta di dati e notizie e iniziative varie nel recupero e valorizzazione delle tradizioni e della cultura popolare;
essere un organo di concertazione, di riflessione, di consultazione allo scopo di rafforzare, promuovere, tutelare e valorizzare la conoscenza dei beni e le attivita’ culturali, sociali e di solidarieta’, le tradizioni, la natura, l’ambiente, i diritti civili, gli scambi e le relazioni, commerciali, istituzionali e politiche, e facendo prevalere le sue caratteristiche in seno alle tematiche di interesse dell’Associazione;
raggruppare le organizzazioni nazionali e internazionali, governative e non governative, rappresentative degli operatori interessati agli ambiti di intervento associativi e operare in stretta collaborazione favorendo il coordinamento delle loro attivita’;
operare in modo da ottenere il rafforzamento dell’Associazione e degli ambiti di intervento nel contesto dei processi di internazionalizzazione;
promuovere e favorire, anche in campo internazionale, l’attivita’ dell’Associazione anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa e l’organizzazione e/o partecipazione a convegni, dibattiti, seminari, manifestazioni, congressi, fiere, mostre, festival, rassegne, corsi, concorsi, progetti, studi, pubblicazioni ivi comprese quelle editoriali, sia a mezzo stampa, sia radiotelevisive, sia elettroniche, anche in campo musicale;
promuovere e organizzare attivita’ di formazione, corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali e culturali, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
svolgere attivita’ di consulenza a favore dei soci;
negoziare, stipulare e concludere pattuizioni di carattere generale interessanti l’Associazione, e qualsivoglia altro accordo collettivo generale di interesse dell’Associazione;
In particolare interviene nei settori:
Studio, diffusione e valorizzazione dell’archeologia sperimentale,
Studio, diffusione e valorizzazione della cultura ed arte medioevale e rinascimentale
Studio e pratica di arti di combattimento dell’epoca.
Art. 3. - L'associazione “Accademia Romana” ha sede in Roma. Sezioni locali possono essere aperte in tutte le città italiane ad iniziativa degli associati, previa approvazione e riconoscimento del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Art. 4. - L'associazione “Accademia Romana” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
1.attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezione - concerti, corsi di musica per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti, incontri di musicoterapia;
2.attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
3.attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
Art. 5. - Sono soci dell’Associazione le persone o gli enti la cui domanda di ammissione sia accettata dal consiglio di amministrazione e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza tuttavia modificarne la naturale destinazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e la indegnità sono sancite dall’assemblea dei soci.
Art. 6. - L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno due soci, dal Consiglio direttivo.
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.
Art. 7. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.
Art. 8. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 9. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
beni, immobili e mobili;
contributi;
donazioni e lasciti;
rimborsi;
attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 10. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 11. – Gli organi dell’Associazione sono:
l’assemblea dei soci;
il Consiglio direttivo;
il Presidente;
il Collegio dei revisori;
il Collegio dei probiviri;
Art.. 12. – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
Art. 13. - L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
approva il bilancio preventivi e consuntivo;
approva il regolamento interno.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 14. - Il consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Art. 15. - Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione “Accademia Romana” si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da:
il presidente;
da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione.
Art. 16. – Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Art. 17. – Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 18. – Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.
Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.
Art. 19. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
Art. 20. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art. 21. – Le sezioni locali, previste all’art. 5 dello Statuto, assumono il ruolo di delegazioni regionali se costituite con regolare atto costitutivo, nell’ambito di una Regione del territorio italiano.
Ogni sezione per quanto riguarda gli scopi, la rappresentanza, le assemblee, le norme che regolano l’ammissione dei soci e tutto quanto altro previsto dalla legge, è retta e regolata dallo Statuto dell’Associazione “Accademia Romana”, copia del quale Statuto va allegata all’atto costitutivo di ogni sezione. La legale rappresentanza di ogni sezione spetta al Presidente dell’Associazione.
Il Presidente della sezione regionale provvederà a predisporre tutte le iniziative che riterrà opportune proporre al Consiglio direttivo dell’Associazione, per la ratifica, nell’ambito dei fini statuari.
Ogni Consulta Regionale si rifà per componenti, compiti e funzioni a quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto.
Art. 22. – E' ammessa dal presente statuto la possibilità di trasformazione dell'associazione da “associazione non riconosciuta” in “società di capitali” tramite delibera della maggioranza dei voti degli associati.
Art. 23. – Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e a quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del Codice civile.
2.2 Il fondo comune delle associazioni non riconosciute
L’associazione non riconosciuta non deve necessariamente avere un patrimonio: mentre terzi eventuali creditori dell’associazione riconosciuta possono aggredire un patrimonio che è determinato nell’atto costituito ed è soggetto a controlli ed autorizzazioni, i creditori dell’associazione non riconosciuta se non potranno far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione perché inesistente, potranno però rivalersi sugli amministratori. Ecco quindi perché non è necessario che l’atto costitutivo contenga l’indicazione del patrimonio: è sufficiente garanzia per i terzi la responsabilità personale degli amministratori dell’associazione.
Normalmente però anche l’associazione non riconosciuta avrà il suo patrimonio costituito dai contributi e dagli associati. Tali contributi potranno, a seconda dei casi, essere versati una tantum al momento della costituzione o potranno invece essere versati annualmente; potranno essere dello stesso importo per tutti gli associati, oppure avere importi differenti, quando gli associati sono divisi in diverse categorie con obbligazioni differenti ecc.
La legge, all’art. 37 c.c. stabilisce che i contributi versati dagli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione e che, fin quando l’associazione dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.
Esiste quindi, anche per le associazioni non riconosciute, sebbene la legge usi il termine di fondo comune, un patrimonio modellato secondo le caratteristiche di quello delle associazioni riconosciute: un patrimonio cioè nettamente separato da quello dei singoli associati e che rappresenta una specifica garanzia per i terzi che entrano in contatto con l’associazione.
In particolare bisogna ricordare che l’associato non ha possibilità di chiedere la divisione di tale fondo per tutto il tempo che l’associazione ha vita, perché il fondo non è a tutela dell’associato ma dei terzi.
Neppure il creditore personale dell’associato potrebbe chiedere di procedere esecutivamente sulla sua quota di fondo comune, poiché il suo diritto sulla quota è impignorabile.
In caso poi di esclusione o di recesso, l’associazione non può vantare alcun diritto su una quota di fondo comune: il versamento infatti dei contributi non può essere considerato alla stregua di un investimento di capitali che possa essere restituito al momento dell’uscita dall’associazione, bensì come un mezzo che consente la partecipazione ad un’associazione in grado di soddisfare un interesse morale o ideale, e null’altro.
2.3. Gli acquisti delle associazioni non riconosciute
Il fondo comune dell’associazione si forma, oltre che con i contributi degli associati, anche con i beni acquistati, per mezzo di tali contributi.
Superando i dubbi che si erano manifestati nella pratica, la giurisprudenza della Cassazione si è espressa nel senso che le associazioni non riconosciute, pur non costituendo persone giuridiche, hanno piena capacità di essere soggetti di diritti reali e quindi possono validamente compiere acquisti sia di beni mobili, che immobili, che mobili registrati.
Il problema che spesso si presenta riguarda la registrazione di detti beni: sempre la Cassazione ha precisato che gli acquisti sono stipulati dalle persone che rappresentano l’associazione e la trascrizione degli atti, che non può essere fatta a nome dell’associazione perché sfornita di personalità giuridica, può essere effettuata a nome dei rappresentanti stessi o di tutti i soci. I beni dell’associazione appartengono quindi all’ente e sono adesso intestati ma in persona del suo rappresentante che verrà indicato nei registri immobiliari con la menzione della sua carica.
Tale orientamento è stato recepito anche nella prassi degli uffici immobiliari, come risulta dalla circolare della direzione generale tasse n. 59 del 7 agosto 1985 emessa in seguito all’obbligo, inserito all’art. 2659 c.c., di indicare il codice fiscale a seguito della L. 7 agosto 1985, n. 52.
Questi beni entrano a far parte del fondo comune dell’associazione e quindi su di essi non potranno agire i creditori personali del rappresentante, perché questi ne è intestatario dell’associazione, ma potranno soddisfarsi su di essi i creditori dell’associazione.
L’associazione, oltre che all’acquisto di beni immobili, può procedere anche all’acquisto di partecipazioni azionarie anche in Società commerciali, che saranno anch’esse intestate all’associazione in persona del suo rappresentante.
Spesso per aggirare l’impossibilità o la difficoltà di acquisto di immobili, si acquistano pacchetti azionari di società immobiliari.
Un diverso discorso richiede invece l’acquisto di beni a titolo gratuito: l’associazione non riconosciuta può cioè ricevere eredità, legati o donazioni?
In questo caso non si presentano dubbi particolari perché la legge esplicitamente prevede agli artt. 600 e 786 c.c. che le disposizioni testamentarie a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia se entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile non è fatta istanza per ottenere il riconoscimento e che la donazione fatta a un ente non riconosciuto non ha efficacia se entro un anno non è notificata al donante l’apposita istanza per ottenere il riconoscimento.
Solamente le donazioni di modico valore possono essere accettate senza che sia necessario richiedere il riconoscimento.
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Ricordiamo che un regime agevolativo è previsto per le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/21, di cui tratteremo oltre.
2.4. Le responsabilità degli amministratori – La rappresentanza dell’associazione
L’associazione non deve necessariamente possedere un patrimonio, anche se normalmente sarà dotata di un patrimonio costituito dai contributi degli associati.
Tale patrimonio, detto fondo comune, costituisce la garanzia per i terzi che entrano n contatto con l’associazione, tanto che non può essere chiesta la divisione del fondo finché l’associazione ha vita.
A questo punto deve essere evidenziata la posizione di responsabilità degli amministratori e dei rappresentanti dell’associazione.
Secondo quanto stabilisce la legge, per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune: di queste stesse obbligazioni rispondono però anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione e ne rispondono personalmente e solidalmente.
La norma in esame si riferisce genericamente a persone che rappresentano l’associazione e che agiscono in nome e per conto dell’associazione: tali persone non possono essere persone qualunque, ma devono necessariamente essere amministratori, oppure secondo un’interpretazione più estensiva, coloro che hanno agito in base ad una procura rilasciata a loro dagli amministratori, in qualità quindi di rappresentanti dell’associazione.
Il fatto che gli amministratori e i rappresentanti dell’associazione non riconosciuta siano personalmente e solidalmente responsabili è un aspetto molto importante che deve essere ben soppesato, non solo al momento della costituzione della società ma in ogni momento della vita dell’associazione stessa.
Coloro che si obbligano in nome e per conto dell’associazione devono sapere che agiscono come dei fideiussori: i terzi creditori, allorquando chiedono l’adempimento dell’obbligazione, non hanno l’obbligo di rivalersi anzitutto sul fondo comune dell’associazione e, solo in caso di insoddisfazione, ma possono rivolgersi direttamente e immediatamente sia sul fondo comune che all’amministratore o rappresentante, a loro scelta, o su tutti e due simultaneamente.
L’amministratore che stipula un contratto in nome e per conto dell’associazione, deve sapere che, firmando il contratto, assume personalmente la responsabilità dell’adempimento delle obbligazioni: l’altro contraente potrà agire contro di lui in qualunque momento, anche se avrà cessato di essere amministratore, per essere soddisfatto del suo credito. E a questo proposito saranno inutili le lettere di scarico di responsabilità che amministratori uscenti si scambiano con quelli entranti: per le obbligazioni contratte nel periodo in cui erano amministratori essi saranno sempre e comunque tenuti a rispondere e questi accorti avranno al massimo valore fra loro ma non nei confronti dei terzi.
Occorre aggiungere anche che, nel caso in cui l’associazione non riconosciuta abbia come oggetto esclusivo o principale della propria attività l’esercizio di un’impresa commerciale, tale associazione può essere soggetta al fallimento e che tale fallimento potrà determinare il fallimento di coloro che sono personalmente responsabili.
La giurisprudenza ha accolto più volte tale tesi, equiparando coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione ai soci illimitatamente responsabili: anche se parte della dottrina è contraria a questa impostazione, occorre tenere presente che sempre di più si tende a considerare imprenditore, e quindi di assoggettabile a fallimento, non solo chi esercita singolarmente un’attività imprenditoriale, ma anche chi la esercita come membro di un gruppo associato.
2.5. Trasformazione di associazione non riconosciuta
A volte, nella pratica, si manifesta la necessità di cambiare la forma giuridica dell’ente, poiché nella struttura scelta al momento della costituzione non si dimostra più adatta alle nuove esigenze.
Ci si accorge subito però che, non avendo il codice civile previsto alcuna regolamentazione dell’ipotesi di trasformazione dell’ente associativo, le opinioni e gli orientamenti in dottrina e giurisprudenza su questo tema sono abbastanza discordi.
Trasformazione da associazione a società
Innanzitutto occorre dire che una trasformazione è possibile solo quando non c’è mutamento nella causa del contratto: quindi è possibile, e questo è un orientamento costante, che un’associazione, ente senza scopo di lucro, possa trasformarsi in società, ente a scopo di lucro.
La cassazione però con sentenza n.925 del 7.3.77 ha stabilito che è ammissibile la trasformazione, deliberata con la maggioranza dei voti degli associati, di associazione non riconosciuta in società di capitali, quando la possibilità di una tale trasformazione sia prevista dall’atto costitutivo dell’associazione. La Suprema Corte ha anche ribadito che il registratore disciplinando le associazioni non riconosciute, nulla ha stabilito, ne’ affermativamente, ne’ negativamente circa l’eventuale trasformazione di detti enti in persone giuridiche, lasciando aperta così la possibilità a qualsiasi soluzione della questione. La Cassazione sostiene che, se la trasformabilità era voluta dai soci che avevano costituito l’associazione e dagli aderenti successivi, in base al principio della libertà contrattuale, è possibile anche mutare la causa del contratto.
Trasformazione da società in associazione
Alla stessa stregua non è possibile la trasformazione da una forma societaria ad una forma associativa, poiché ci sarebbe mutamento nella causa del contratto. In un caso (App. Trieste. Sez. II. 30 ottobre 1997) è stata ritenuta ammissibile l’ammissione di una società sportiva, costituita nella forma della società a responsabilità limitata, in un’associazione non riconosciuta, poiché è stata riconosciuta una “identità” degli scopi perseguiti da entrambe le strutture associative: le società sportive e le associazioni non riconosciute sono accomunate da un identico perseguimento di finalità non lucrative.
Anche in questo caso i giudici hanno ritenuto che, perché sia possibile la trasformazione di una società di capitali ( nella specie, società sportiva in forma di S.r.l.) in un ente collettivo di diversa struttura giuridica, qual è l’associazione non riconosciuta, occorre aver riguardo alle finalità perseguite dalla società di capitali che vuole trasformarsi.
Trasformazione di associazione in cooperativa
Sulla possibilità di trasformazione da associazione a cooperativa i pareri invece non sono concordi.
Si segnala che recentemente il Tribunale di Milano, quando ha emanato i propri orientamenti giurisprudenziali in materia societaria per il 1998 ha ribadito il proprio parere negativo alla legittimità di tale trasformazione. Ha ritenuto infatti che non esista nessuna disposizione normativa che consenta tale tipo di trasformazione, fatta eccezione per l’ipotesi esplicitamente prevista dalla legge 91/81 per le associazioni sportive, e che le norme del codice civile relative alla trasformazione sono applicabili solo nei casi in cui una società modifichi il proprio atto costitutivo, adottando un altro tipo sociale; al contrario, nell’ipotesi esaminata si tratterebbe di un atto unilaterale con cui un’associazione non riconosciuta delibererebbe la propria trasformazione in società cooperativa.
La tesi sostenuta dal tribunale di Milano appare comunque ampiamente criticata da una cospicua parte della giurisprudenza, che attualmente sostiene la tesi prevalente dell’ammissibilità della trasformazione di associazione in cooperativa.
I fautori di questa tesi ritengono infatti che l’associazione e la cooperativa presentano innegabili affinità: condividono, a livello strutturale, il principio della porta aperta, la caratteristica di essere collettività organizzata per la realizzazione di un interesse di categoria o di serie, la caratteristica di non avere un capitale fisso, nonché l’assenza del c.d. lucro soggettivo e quindi è compatibile il passaggio dall’una all’altra forma.
Trasformazione di cooperativa in associazione
Altrettanta incertezza anche sulla possibilità inversa, di trasformare cioè una cooperativa in associazione.
La tesi negativa alla quale aderisce il Tribunale di Milano è sostenuta da parte della giurisprudenza.
Ritengono i sostenitori di tale tesi, data la normativa “vincolistica” dettata con esclusivo riferimento alle cooperative, il passaggio dalla forma cooperativa a quella di associazione, farebbe perdere il regime di vigilanza cui era sottoposta l’originaria cooperativa impedendo il controllo delle finalità mutualistica che, invece, dovrebbe permanere nella trasformazione.
La tesi favorevole, che sembra maggiormente seguita in dottrina e in giurisprudenza (Trib. Pordenone, Decr.27 Aprile 1994; App. Roma, 6 Giugno 1992), sostiene invece che i vincoli e i controlli cui si sottrarrebbe l’associazione risultante dalla trasformazione, hanno ragione di essere solo fino a quando sussiste la cooperativa ( che gode delle agevolazioni): nel momento in cui la struttura cooperativa scompare, e con essa scompaiono le relative agevolazioni, nonché la possibilità stessa di dividere gli utili, anche i controlli vengono meno, poiché non vi è ragione di farli sussistere.